Misure di tutela e obblighi 

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 serve a garantire uniformità di tutela nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio nazionale. A tal fine individua le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra cui (art. 15):

  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • la programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche produttive dell’azienda, nonché dell’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  • l’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro;
  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • il controllo sanitario dei lavoratori;
  • l’informazione e la formazione adeguate per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • l’adozione di codici di condotta e di buone prassi in materia di salute e sicurezza;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, nonché l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.

Formazione e informazione

Tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un’informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione (art. 36), dall’altro, le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere specifica formazione.

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione (art. 37, commi 4):

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Dirigenti e preposti devono ricevere a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. La loro formazione, in particolare, comprende: i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (art. 37, comma 7).

Sanzioni

Oltre alle obbligazioni contrattuali poste a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore (art. 2087 codice civile), la normativa prevede sanzioni amministrative pecuniarie e contravvenzioni (sanzioni penali che vanno dall’ammenda all’arresto) in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (articoli 55-60). Residuano, tuttavia, anche ipotesi di delitti in materia prevenzionistica disciplinati dal codice penale (articoli 437 e 451).

La vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è affidata principalmente alle ASL e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Per saperne di più, visita il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla sezione Sicurezza sul lavoro e il portale INAIL dedicato alla prevenzione e sicurezza sul lavoro

Leave a reply