Chi è il Medico Competente?

Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto.

Requisiti

L’art. 38 del D.Lgs. 81/2008, definisce i requisiti professionali obbligatori per poter svolgere le mansioni tipiche di un medico competente.
Il primo di questi requisiti è possedere almeno uno dei seguenti titoli:

  • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
  • Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, sono considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
  • Specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.

Come tutte le figure professionali il medico che fornisce la consulenza di medico competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto alla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro, materia questa sempre delicata e soggetta a continue modifiche.

Il medico competente è tenuto, quindi, ad acquisire un numero minimo di crediti formativi ECM previsti dai programmi di aggiornamento triennale, la percentuale non potrà essere inferiore al 70% di quelli previsti dalla disciplina per la medicina sul lavoro e la sicurezza degli ambienti lavorativi.

Crediti

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 all’art. 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competente occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato in 3 anni 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” e che, come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere al Ministero la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.

I medici che svolgono l’attività di medico competente, in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) al Ministero della Salute, il quale provvede all’aggiornamento, effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.

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