Cosa può delegare il datore di lavoro?

La prima figura chiamata a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, dovendo evitare potenziali pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, è il datore di lavoro.

Sono previsti obblighi delegabili e obblighi non delegabili: il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

  • La valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • La designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi.

Per le altre funzioni che possono essere delegate, il datore di lavoro ha l’obbligo di vigilare sull’esatta esecuzione delle attività svolte dal delegato. La delega di funzioni, infatti, non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità di garantire che le misure di prevenzione e protezione siano adeguatamente implementate e che i delegati operino in conformità con le normative vigenti.

Obblighi del Datore di lavoro

In base al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 i principali obblighi del datore di lavoro sono:

  1. Nominare il medico competente;
  2. Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  3. Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  4. Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  5. Prendere misure appropriate affinché solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  6. Richiedere l’osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle norme vigenti e di tutte le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) messi a loro disposizione;
  7. Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze della Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (SSO);
  8. Adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento;
  9. Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  10. Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi;
  11. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
  12. Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  13. Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del DVR;
  14. Elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti;
  15. Comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
  16. Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti;
  17. Munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
  18. Convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
  19. Aggiornare le misure di prevenzione;
  20. Comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  21. Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
  22. Fornire al servizio di Prevenzione e Protezione ed al medico competente informazioni in merito a natura dei rischi, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive, descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati relativi alle malattie professionali, provvedimenti adottati da organi di vigilanza.
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