Come iscriversi?
Registrazione nella banca dati:
- Per accreditarsi come medico competente all’elenco nazionale si dovrà compilare un modulo online.
- Al termine della compilazione si raccomanda di selezionare il pulsante “Salva Dati“.
- Il documento salvato andrà stampato, datato, firmato e inviato in formato pdf, corredato da un documento valido di riconoscimento al seguente indirizzo: medicicompetenti@postacert.sanita.it.
- Tale procedura è finalizzata esclusivamente all’acquisizione dei dati identificativi del professionista nella banca dati, sulla base del codice fiscale inserito all’atto della registrazione.
- L’accreditamento va effettuato una sola volta: per i medici neospecialisti e per i medici che non abbiano mai effettuato precedentemente l’accreditamento.
- Una volta accreditato, il medico avrà un suo numero di iscrizione identificativo; successivamente ogni eventuale modifica relativa a residenza, provincia di iscrizione albo, mail di posta certificata, titoli e requisiti, dovrà essere necessariamente comunicata con autocertificazione datata e firmata, in formato pdf, da inviare all’indirizzo PEC: medicicompetenti@postacert.sanita.it
- In base all’art. 38 d-bis del suddetto D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, per i medici appartenenti alle Forze Armate (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) è prevista la possibilità di iscrizione in elenco, attestando il possesso del requisito dello svolgimento dell’attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni nelle forze armate di appartenenza.
- Tali medici, possono svolgere le funzioni di medico competente esclusivamente nell’ambito lavorativo delle forze armate.
- Qualora cessino il rapporto con le stesse decadono i titoli di possibilità di esercitare la funzione di medico competente.
- Qualora gli stessi medici vogliano iscriversi nell’elenco dei medici competenti ex art 38, devono possederne in toto i requisiti previsti.
Permanenza nell’elenco nazionale dei medici competenti
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 all’art. 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competente occorre che i medici, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato in 3 anni 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” e che, come stabilito dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito, provvedano a trasmettere all’Ufficio 4 della Direzione generale, l’autocertificazione attestante l’avvenuto completamento del percorso formativo specificando il triennio di riferimento.
L’autocertificazione dovrà essere munita di data e firma, corredata da un documento valido di riconoscimento ed eventuale estratto degli ECM del Co.Ge.A.P.S., da inviarsi in formato pdf, all’indirizzo PEC: medicicompetenti@postacert.sanita.it.
Per i neospecialisti il requisito degli ECM andrà comunicato a fine del successivo triennio formativo.
I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale, che non posseggano il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del D. Lgs n. 81/2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire, secondo il decreto 15 novembre 2010 un corso-master della durata di almeno un anno, abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente.
Riduzioni dell’obbligo formativo standard (obbligo formativo individuale)
E’ possibile usufruire di riduzioni dell’obbligo formativo standard (pari a 150 crediti) nei seguenti casi:
- in relazione ai crediti ECM maturati nel triennio precedente
- esoneri o esenzioni
In tal caso nell’autocertificazione dovranno essere espressamente riportate:
- le motivazioni circa la riduzione dell’obbligo formativo standard, tra quelle sopra indicate
- il numero ridotto dei crediti conseguiti (obbligo formativo individuale)
- la relativa percentuale ridotta nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Il termine massimo per il conseguimento dei crediti ECM relativi al triennio 2017-2019 è prorogato al 31 dicembre 2021 “come stabilito con delibera del 10 giugno 2020 della Commissione per la formazione continua ECM”
L’autocertificazione deve essere trasmessa al Ministero della Salute entro e non oltre il 31 gennaio 2022 all’indirizzo PEC: medicicompetenti@postacert.sanita.it
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