Quali sono le figure che devono garantire la sicurezza sul lavoro?

Le figure di garanzia alla sicurezza previste dalla disciplina in esame sono:

  • il datore di lavoro, ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva, in quanto esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa nelle pubbliche amministrazioni.
  • il dirigente, il soggetto che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
  • il preposto, il soggetto che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
  • il lavoratore, ovvero il principale destinatario delle tutele dettate dalle norme antinfortunistiche, da intendersi estensivamente con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, ma esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Il Preposto alla sicurezza

Con particolare riferimento alla figura del preposto, va segnalato che, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215, il suo ruolo è stato particolarmente rafforzato.

Il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti (art. 18, comma 1, lettera b-bis, T.U.) per l’esecuzione delle attività di vigilanza che gli competono, tra cui, in particolare:

  1. sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi, intervenire fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  2. in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Invece, il lavoratore non è soltanto destinatario delle tutele, ma ha precise responsabilità e riveste un ruolo attivo, partecipando direttamente o tramite i propri rappresentanti alla realizzazione del sistema di sicurezza aziendale. In tal senso, si prevede infatti che ogni lavoratore – in via generale – deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (art. 20, comma 1).

Obblighi del lavoratore

Inoltre, il lavoratore è destinatario di specifici obblighi, tra cui (art. 20, comma 2): 

  • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
  • segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo;
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto o, comunque, disposti dal medico competente.
Ulteriori soggetti per la sicurezza

In tema di prevenzione e sicurezza – esistono altre figure che svolgono compiti di natura tecnica, forniscono consulenza (Servizio di prevenzione e Protezione e medico competente) oppure rivestono funzioni di natura consultiva e partecipativa (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza) o, ancora, hanno compiti di intervento in circostanze emergenziali (Addetti alla gestione delle emergenze).

  • Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è organizzato dal datore di lavoro  prioritariamente all’interno della azienda o dell’unità produttiva, o con incarico a persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici (art. 31), affidando in ogni caso tale ruolo solo a soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali stabiliti dalla legge (art. 32).
  • Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) eletto a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo, con le modalità elettive stabilite dal citato decreto n. 81/2008, a seconda delle dimensioni dell’azienda (art. 47) e il nominativo deve essere comunicato dal datore di lavoro all’INAIL (art. 18, comma 1, lettera aa).
  • Addetti alla gestione delle emergenze (articoli 43-46). Il datore di lavoro, infatti, deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Detti lavoratori devono ricevere idonea formazione, nonché disporre delle attrezzature adeguate e non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
  • Il Medico competente nominato dal datore di lavoro per collaborare alla valutazione dei rischi ed eseguire la sorveglianza sanitaria (articoli 38-42). Il medico competente deve essere in possesso dei titoli e dei requisiti specifici e, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, è previsto che questa venga svolta, non solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, ma anche qualora ne faccia richiesta il lavoratore in quanto correlata ai rischi lavorativi (art. 41, comma 1). 
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